Abstract
Ai tempi dell’era digitale si rende più che mai necessario affrontare il tema del diritto all’oblio, tratteggiandone il corretto inquadramento tra i diritti soggettivi e -soprattutto- individuando il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico e il right to be forgotten del singolo.
1. Definizione 2.Diritto all’oblio e internet 3. Caso Google Spain vs AEPD 4. Normativa nazionale 5. Tutela giuridica nell’ordinamento italiano e modalità operative
1. Definizione
“Il diritto all’oblio è il diritto a non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ad alla riservatezza” (cfr. Cass. civ. sez. I, n. 9147, del 19.05.2020). In questi termini la Suprema Corte definisce il diritto all’oblio, che si ritrova descritto con un’ulteriore accezione nel Regolamento 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo e del Consiglio (il c.d. General Data Protection Regulation – GDPR), ove all’art. 17[1] ne si parla in termini di vero e proprio diritto alla cancellazione.
Prendendo a riferimento il considerando 65[2] del GDPR, è riconosciuto il diritto del singolo ad ottenere la cancellazione ovvero la rettifica dei fatti personali che lo riguardano -seppur veritieri- qualora la conservazione degli stessi violi il regolamento, il diritto dell’unione europeo finanche il diritto degli stati membri.
Il forte desiderio dei tempi trascorsi di essere ricordati, a cui guardavano con ardore i grandi personaggi del passato, ora è trasformato in una corsa al diritto all’essere dimenticati.
2. Diritto all’oblio e internet
Per comprendere come sia possibile permettere la cancellazione di dati personali resi pubblici, si rende d’obbligo rappresentare il rapporto tra il diritto all’oblio e il world wide web. A differenza del cd. oblio sociale, connesso alla memoria della comunità, labile e limitata, la rete offre la possibilità di collezionare infinite informazioni, rendendo quindi difficile determinare la posizione delle stesse in questo ampio quadro. Con l’importanza ricoperta attualmente dal mondo virtuale, il dibattito avente ad oggetto il diritto all’oblio, quale diritto complementare al diritto alla riservatezza del mondo offline, si è inevitabilmente trasportato nell’ambiente online. Come il singolo ha diritto alla riservatezza, sia essa in relazione all’immagine, alla reputazione, e dunque, che eventi della propria sfera intima non vengano resi pubblici se non dietro proprio consenso, o altresì che la notorietà degli stessi sia dovuta a interessi di natura pubblica, altrettanto avviene nel world wide web.
3. Caso Google Spain vs AEPD
Il punto è stato affrontato nel celebre caso Google Spain SL e Google Inc vs Agencia Espanola de àproteccion de Datos e Mario Costeja Gonzalez in essere avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) la quale offre un’interpretazione innovativa del cd. right to be forgotten. Con la pronuncia finale, infatti, è stato riconosciuto il diritto del signor Gonzalez di richiedere al gestore del motore di ricerca, nel caso di specie Google Spagna, la soppressione di link, rappresentanti eventi accaduti allo stesso 16 anni prima. Secondo la Corte, è proprio il motore di ricerca che determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati e, pertanto, in qualità di conduttore di tali dati nel web, deve essere considerato anche responsabile della relativa deindicizzazione.
Elemento necessario affinché venga concessa l’autorizzazione alla cancellazione dei link è secondo la Corte EDU anzitutto il tempo, posto che è richiesto dalla Corte il trascorrere di un lasso di tempo tale da rendere la notizia obsoleta e altresì non più inquadrabile come un interesse dei più.
Non di secondaria importanza e collegato al primo elemento è, dunque, l’interesse della collettività, il c.d. interesse pubblico a mantenere una notizia nell’agorà della rete, da bilanciarsi con il perdurare di informazioni sul web, che per ragioni di tempo e di mancanza di interesse pubblico, comporterebbe secondo la sentenza in esame violazioni in termini di diritto alla vita privata e famigliare, così come declinato dell’art. 8[3] della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sino a includere violazioni degli artt. 7[4] e 8[5] della Carta dei diritti fondamenti dell’Unione Europea del 2000, rispettivamente in merito alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.
Viene quindi riconosciuta la supremazia del diritto del singolo alla tutela dei propri dati anche in relazione agli interessi economici del gestore del motore di ricerca, non configurando più i dati personali come merce di scambio sulla rete.
4. Normativa nazionale
Anche a livello nazionale troviamo riferimento al diritto all’oblio nella Dichiarazione dei Diritti di Internet del 2015; in particolare, all’art. 11[6] della citata Dichiarazione si riconosce il diritto di ciascuno ad “ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica”. Si ritrova dunque, anche nella normativa italiana il necessario bilanciamento tra l’interesse del singolo a non vedersi richiamato tra i risultati di una ricerca online in merito a fatti che per il trascorrere del tempo non hanno più ragion d’essere alla portata di tutti e l’interesse pubblico alla cronaca, all’informazione.
Tale bilanciamento vede la preponderanza del diritto di cronaca della società, nell’ipotesi in cui il singolo ricopra una carica pubblica o sia un personaggio noto, escludendo il caso in cui si tratti di notizie non attinenti all’attività svolta o alla funzione pubblica esercitata dal soggetto interessato.
Con la decisione n. 153, del 12.03.2015, il Garante della privacy ha sottolineato che il diritto all’oblio, anche qualora sussista l’elemento cardine del trascorrere del tempo, incontra un limite naturale allorquando le informazioni siano riferite a soggetti che rivestano un ruolo pubblico, portando così in auge l’interesse pubblico di poter accedere a determinate informazioni.
5. Tutela giuridica nell’ordinamento italiano e modalità operative
L’esercizio del diritto all’oblio passa inevitabilmente attraverso una formale richiesta nei confronti del gestore del motore di ricerca, atta ad ottenere la deindicizzazione di tutti i link relativi a fatti relativi alla persona, seppur veritieri, di cui si intende chiedere la cancellazione dalla memoria artificiale. Ai sensi dell’art. 4 n. 7[7] GDPR è infatti riconosciuto in capo al soggetto interessato il diritto a richiedere la cancellazione dei riferimenti a informazioni personali rese pubbliche, direttamente al titolare del trattamento dei dati, ovvero il gestore del motore di ricerca.
In caso di diniego, il soggetto interessato avrà la facoltà d’impugnare la decisione del gestore del motore di ricerca dinanzi alle Autorità giudiziarie.
Quest’ultimo avrà quindi diritto di ricorrere al Garante della privacy e, in caso di mancato accoglimento da parte del Garante dell’istanza di deindicizzazione, di procedere ulteriormente innanzi all’autorità giurisdizionale nazionale, così come prescritto dall’art. 78 GDPR[8].
E’ peraltro esperibile anche il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, una volta esperiti tutti i rimedi interni.
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Con riferimento alle tematiche illustrate, MCM Avvocati è in grado di offrire ai propri clienti ogni supporto necessario, sia nella fase stragiudiziale, sia per l’eventuale tutela in sede giudiziale.
[1] Art. 17 GDPR: “1.L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 L 119/43 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
[2] Considerando 65 GDPR: “Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all’oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l’interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole 4.5.2016 L 119/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”.
[3] Art. 8 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
[4] Art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni”.
[5] Art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente”.
[6] Art. 11 Dichiarazione dei diritti di Internet: “1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica. 2. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, ce costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. 3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all’autorità giudiziaria per garantire l’interesse pubblico all’informazione”.
[7] Art. 4 n. 7 GDPR: “«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
[8] Art. 78 GDPR: “1.Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. 2.Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77. 3.Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. 4.Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale”.
Avv. Roberto Mangione
Dott.ssa Ilenia Enrica Daghetta